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VLT: DUE CONCESSIONARI IN UNA STESSA SALA, CONVIVENZA POSSIBILE?

di Francesca d’Ottavio

Roma, 12 ottobre 2011 - In una sala dedicata all'esercizio delle videolotteries, possono convivere piattaforme appartenenti a due o più concessionari diversi? No, secondo la normativa vigente. Ma la realtà non è affatto così semplice. Anzi tale questione - giuridicamente ascrivibile al cosiddetto 'Principio di Univocità' -  è al centro di un acceso dibattito giuridico, che impegna proprio oggi la Seconda sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il Principio dell'Univocità che lega ad un 'ambiente dedicato' un solo concessionario e la propria piattaforma, è stato chiarito da Aams - e dunque affermato - attraverso la circolare del 30 novembre 2010, ma è stato fortemente criticato da alcuni concessionari che sostengono che tale restrizione rappresenti una "limitazione della libertà di concorrenza", peraltro non supportato da un'adeguata previsione normativa.

Una tesi, tuttavia, non ritenuta consona dall'Amministrazione (supportata nella diatriba legale da alcuni concessionari di rete e dall'associazione FederBingo, costituitisi ad adiuvandum) che si direbbe convinta dell'impossibilità di vedere una limitazione di tale libertà, poiché la misura non risponderebbe alle esigenze di natura tecnica proprie delle Vlt, ma che è stata assicurata la tutela di interessi anche superiori, come l'affidamento del giocatore e l'ordine pubblico, che le norme di riferimento delle Vlt la presuppongano inequivocabilmente.

Il Principio di univocità è stato previsto nella normativa che regolamenta le videolotteries per via di varie esigenze di natura tecnica specifiche di questi prodotti di gioco. Basti pensare al regime delle comunicazioni che ogni concessionario è tenuto ad effettuare per ogni sala e alle difficoltà che scaturirebbero nel far comunicare congiuntamente due (o più) concessionari conviventi nella stessa sala.

Senza contare poi le esigenze tecniche dovute all'esistenza del jackpot sul quale si basano le videolotteries. La norma dice che l'importo massimo del jackpot relativo a ogni sala deve essere di 100mila euro e pare quindi impossibile da un punto di vista tecnico la gestione da parte di due o più concessionari conviventi di questo sistema di jackpot, tenendo conto che i sistemi di gioco non sono tecnicamente concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro.

Il caso in questione relativo al Principio di Univocità, è già stato sottoposto all'attenzione del Giudice Amministrativo (con un ricorso che risale allo scorso marzo) il quale però ha ritenuto di non concedere la sospensiva del provvedimento impugnato richiesta dai ricorrenti ed è quindi rimasto applicabile e vigente. Almeno fino ad oggi, mercoledì 12 ottobre, data fissata dal Tar del Lazio per la discussione nel merito di tale causa.

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