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G.A.P. Un fenomeno da quantificare

Il gioco patologico e i dati
Il giocatore d’azzardo non è necessariamente un giocatore patologico. Il gioco d’azzardo rappresenta, infatti, una semplice attività sociale e di intrattenimento. Quando il giocatore, pur sperando nella vincita, è motivato da un semplice desiderio di divertimento, è in grado di smettere di giocare quando lo desidera e per questo viene definito “giocatore sociale”. Il giocatore problematico, a differenza del giocatore sociale, è caratterizzato dall’incapacità di resistere al desiderio di scommettere e cimentarsi in giochi nei quali vi sia la possibilità teorica di guadagnare molto, innescando dentro di sé un meccanismo di dipendenza.
Attualmente sul gioco c’è, a livello media e parlamentare, un allarmismo che non aiuta ad affrontare in modo adeguato e obiettivo il tema, soprattutto quando si parla di gioco patologico in quanto su questo fenomeno non esistono approfondimenti scientifici ed  informazioni attendibili oltre ai dati del Ministero della Salute che evidenziano come il fenomeno italiano sia assolutamente in linea con i benchmark europei e mondiali.
Come sottolineato dallo psichiatra, professor Massimo Clerici, nel suo intervento al convegno sul gioco patologico organizzato nell’ottobre 2014 a Roma dalla Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, Alea - Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio e Easg - European Association for the Study of Gambling, “ non si ha una percezione generale non solo della diffusione della patologia ma neppure delle possibilità di rischio di patologia riferita al gioco rispetto alle altre possibili dipendenze". Secondo i dati il illustrati dal professor Clerici, emerge infatti come il rischio di schizofrenia e la diffusione riguarda una percentuale compresa tra lo 0,8% e l'1,5% della popolazione. La depressione riguarda il 15-20% e la tossicodipendenza il 20%. Addirittura, secondo uno studio europeo in materia, risulta che 1 cittadino europeo su 5 è considerato a rischio tossicodipendenza. Mentre per quanto riguarda il gioco patologico siamo attorno all'1 %.
Nella popolazione italiana le stime (ad oggi non ci sono studi epidemiologici in grado di fornire dati certi sul problema della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo) ci parlano della presenza di una percentuale che varia dall’1,3% al 3,8% di giocatori d’azzardo problematici e di una quota variabile tra lo 0,5% e il 2,2% di giocatori patologici. l’unico dato certo è  il numero di malati presso il servizio sanitario nazionale che ammonta a circa 6mila soggetti.
La mancanza di dati 'certi' sul gioco patologico e sulla sua diffusione in Italia rappresenta un'autentica anomalia – oltre a una grave carenza – da parte dello Stato.
L’“emergenza ludopatia”, oltre ad essere al centro del dibattito politico è diventato l’argomento principe di un’aggressiva campagna mediatica posta in essere a livello nazionale e territoriale da associazioni, gruppi politici e mezzi di informazione, che continua ad essere fondata su numeri che emergono da indagini prive di basi scientifiche, basate su campionamenti della popolazione insufficienti e, come tali, evidentemente non in grado di rappresentare compiutamente il fenomeno.
Considerato che negli ultimi anni il tema della dipendenza da gioco è finito al centro del dibattito politico italiano, c’è da chiedersi come mai ad oggi non sia stato ancora commissionato dallo Stato alcuno studio specifico all’Istituto Superiore di Sanità che è l'organismo italiano di indagine statistica e ricerca più accreditato e attendibile per tutto ciò che riguarda gli usi e le abitudini aventi risvolti di natura sanitaria. 
Il Gioco Legale e Responsabile
Il gioco negli ultimi decenni si è trasformato da fenomeno sociale in una vera e propria industria regolamentata, dove lo Stato interviene nel duplice ruolo di dover regolamentare un settore e assicurare al tempo stesso le entrate erariali. 
La legalizzazione dell’offerta di gioco ha altresì determinato un profondo cambiamento del tessuto imprenditoriale e associativo, generando nuove figure professionali con positivi effetti sull’occupazione, sulla trasparenza dei flussi finanziari e sulla marginalizzazione di soggetti che operavano al di fuori delle regole.
I concessionari del gioco lecito, in qualità di operatori dello Stato, sono attivi da sempre, addirittura prima dell’introduzione del Decreto Balduzzi, in numerose iniziative come eventi, convegni, corsi di formazione per operatori di gioco che promuovono un approccio responsabile al gioco, nella convinzione che l’unico metodo per contrastare la possibile pericolosità del gioco d’azzardo è quello di informare obiettivamente e correttamente il potenziale giocatore sui reali contenuti tecnici dei vari giochi. Un giocatore consapevole e ben informato sulle possibilità di vittoria e di sconfitta è per questo meno disposto a rischiare somme di denaro che potrebbero compromettere se stesso e il bilancio familiare. 
Ad oggi tutti i concessionari del gioco lecito che fanno parte di ACADI (Associazione Concessionari apparecchi da intrattenimento), oltre ad essere attivi nella promozione del gioco responsabile, sono tutti allineati nel divulgare, presso i propri punti vendita, sui siti istituzionali e di gioco, e in tutte le forme pubblicitarie sui mezzi di informazione, i rischi inerenti ad ogni eccesso di gioco, provvedendo nei casi limite, a mettere in contatto i giocatori problematici con specifiche e accreditate strutture di supporto, attraverso numeri verdi gratuiti, chat line e opuscoli informativi.

La regolamentazione del GAP in Italia
La prima riflessione sui rischi del gioco d’azzardo si deve all’ultimo Governo Berlusconi che inserisce nella legge di stabilità del 2010 (articolo 1 del comma 70 della legge 13 dicembre 2010 n. 220), l’impegno a promulgare entro 60 giorni un decreto «concernente linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo». Con la caduta del Governo Berlusconi (novembre 2011) nessun decreto è stato promulgato. Il dibattito sul gioco d’azzardo prosegue con il Governo Monti su diversi temi: pubblicità, potere delle amministrazioni locali, cura garantita per tutti, ma anche sull’importanza dei giochi d’azzardo per le entrate erariali. 
Il 1 agosto 2012 il Tar Lazio accoglie il ricorso (3473/12) presentato dal Codacons contro la pubblica amministrazione per non avere ancora emesso il decreto fissato dalla legge di stabilità del 2010 (Governo Berlusconi).
Nella citata sentenza il Tar ordina ai ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, di adottare entro 60 giorni il decreto di cui sopra. 
All’interno di questo contesto viene proposto il decreto legge sulla Sanità del ministro Balduzzi, contenente due articoli specifici che formalizzano i rischi sanitari connessi al gioco d’azzardo. 
Il DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5) ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia. 
Il Dl. n. 158 del 2012 ha istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, anche esponenti delle Associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni.
L'Osservatorio ha il compito di individuare e valutare, attraverso il Piano d'Azione Nazionale GAP, le misure più efficaci e le linee di indirizzo per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Per questo è necessario mettere in atto una serie di azioni coordinate ed integrate di prevenzione che coinvolgano sia le strutture socio sanitarie ma anche quelle produttive del settore dell'intrattenimento, nonché quelle del controllo e della regolamentazione dei giochi.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli obblighi di legge del DL Balduzzi e degli obblighi convenzionali in vigore dal marzo 2013 per tutti i concessionari degli apparecchi da intrattenimento.


OBBLIGHI DI LEGGE

OBBLIGHI CONVENZIONALI
Decreto Balduzzi
(DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni con L. 8 novembre 2012 n. 189)
- Divieto di pubblicità per giochi con vincita in denaro:
- Su media e durante eventi televisivi, radiofonici, teatrali e cinematografici rivolti ai minori (anche nei 30 minuti precedenti l’inizio e successivi alla fine dell’evento);
- Su media e durante eventi televisivi, radiofonici, teatrali e cinematografici nel caso in cui si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
   a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
   b) presenza di minori;
   c) assenza di chiare formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, oltre che sulle  probabilità  di  vincita (pubblicate sui siti stituzionali di ADM e dei Concessionari, ovvero  disponibili presso i punti di raccolta dei giochi). 
- Obbligo di riportare chiare formule di avvertimento sui rischi di dipendenza e sulle probabilità  di vincita:
       - Su schedine e tagliandi di gioco;
    - Su apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (“AWP”);
    - Su targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS (“VLT”);
      - Su targhe esposte nei punti di vendita in cui si  esercita  come attività principale l'offerta di scommesse;
     - all'atto di  accesso  ai  siti  internet destinati all'offerta di gioco on line;
- Gli esercizi in cui vi sia offerta  di  giochi  pubblici e di scommesse sono  tenuti  a  esporre, all'ingresso e all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo predisposto dalle ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la  presenza  sul  territorio di servizi di assistenza pubblici e  privati  dedicati alla cura delle  persone  con  patologie correlate al gioco patologico.
- Divieto di ingresso dei minori nelle aree di gioco con vincita in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree/ sale  in  cui  sono  installati le VLT e nei punti vendita che hanno come attività  principale  l’offerta di scommesse.
- Istituzione - presso ADM – di un Osservatorio incaricato di valutare e prevedere idonee misure di contrasto alla diffusione della dipendenza da Gioco d’azzardo Patologico.
Convenzione di Concessione (sottoscritta in data 20 marzo 2013).
Art. 5, comma 2:
- rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile”, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari; 
- porre in essere iniziative, concordate annualmente con AAMS, finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco responsabile e utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco;
Art. 14, comma 8:
Il Concessionario si impegna espressamente a rispettare le indicazioni, disposte da AAMS con un piano di sviluppo, emanato annualmente, concernente: 
a) le necessarie attività volte a migliorare la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati; 
b) le innovazioni, comunque, ritenute necessarie per le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza degli utenti; 
c) le iniziative di comunicazione ed informazione per la tutela del gioco legale e responsabile;
d) le disposizioni per salvaguardare le potenzialità del comparto.
Art. 14, comma 9:
Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente ad ADM le proprie iniziative di comunicazione ed informazione a livello nazionale e locale, al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da ADM.
Art. 14, comma 10:
Il Concessionario, per la realizzazione degli interventi di comunicazione ed informazione istituzionali disposti da ADM, si impegna espressamente a stanziare, a decorrere dall’avvio della Concessione, l’importo annuo previsto dal piano di sviluppo e comunque non superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Divieto di abusiva organizzazione, promozione e gestione di giochi e scommesse;
- Divieto di partecipazione a giochi vietati.
Piano di Sviluppo 2014 (Dicembre 2013)
Art. 3 – Iniziative di comunicazione e di informazione per la tutela del gioco legale e responsabile
- Obiettivi (ai sensi del Piano Nazionale elaborato dall’Osservatorio istituito dal Decreto Balduzzi)
a) Realizzazione e diffusione di materiali informativi;
b) Promozione di azioni di prevenzione su internet e sui social network;
c) Diffusione di totem interattivi per test per autovalutazione del rischio e informazioni di base;
d) Diffusione di spot radio e tv;
e) Attivazione di percorsi di formazione specialistica per tutta la filiera;
f) Prevenzione dei rischi derivanti dal ricorso al gioco d’azzardo illegale.
Legge 15 luglio 2011, n. 111
- Divieto di gioco per i minori
APPROFONDIMENTI
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Associazione Concessionari di Giochi Pubblici
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