Premessa.
Con un’ordinanza cautelare dettagliata anche nel merito, la numero 118/2025 del 28/5/2025 relativa al procedimento numero 297/2025, il Tar Sardegna ha confermato la chiusura di una sala scommesse perché troppo vicina ad un luogo sensibile imposto dal distanziometro di 500 metri disciplinato dalla Legge Regione Sardegna sul gioco numero 2/2019.
Le realtà preesistenti possono rimanere aperte quando cambiano il contratto?
Come si è avuto modo di anticipare più volte, le leggi regionali sui distanziometri sono concepite per le nuove istallazioni, prevendendo per le realtà preesistenti un periodo di grazia di applicazione del distanziometro (normalmente un quinquennio) al termine del quale è richiesto il confronto con la misura (di fatto sempre sostanzialmente espulsiva). In aggiunta a ciò, molte di queste leggi regionali prevedono delle regole specifiche per individuare in quali casi una realtà preesistente debba anticipatamente confrontarsi con il distanziometro, laddove nel frattempo realizzi un’operazione qualificabile come nuova installazione.
Sebbene la legge di riferimento presenti entrambe le problematiche, questo caso giurisprudenziale riguarda un’ipotesi di passaggio di contratto di un punto preesistente.
Le realtà preesistenti che sottoscrivono un nuovo contratto sono a rischio espulsione.
Un esempio concreto è il contenzioso in esame che vede un’ordinanza cautelare da subito entrare nel merito della vicenda sollevata dal ricorrente espulso, affermando quanto il ricorso non si presenti assistito da sufficienti profili di “
fumus boni iuris”.
Nell’ordinanza si legge, infatti, che “
il ricorrente ha stipulato un contratto qualificabile come nuovo contratto (…) in epoca successiva all’entrata in vigore della (…) legge regionale; (…) ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) e b) (…) la stipula di un nuovo contratto - anche con un diverso concessionario – a seguito della risoluzione o rescissione di quello preesistente, o il rinnovo del rapporto contrattuale tra esercente e concessionario, è equiparata a una nuova installazione e, come tale, soggetta al rispetto delle distanze minime”.
Nella motivazione, le parole che colpiscono sono quelle che lasciano intendere che sia un nuovo contratto con lo stesso concessionario (rinnovi inclusi), sia un nuovo contratto con uno nuovo concessionario possano rappresentare per l’esercente una “
nuova installazione”, con ciò imponendo una nuova richiesta di verifica di ubicazione rispetto al distanziometro regionale che, come detto, è sostanzialmente espulsivo.
Tra l’altro l’ordinanza si spinge a ritenere non rilevante la circostanza di fatto della continuità di azione aziendale delle medesime persone, affermando che “
non risulta che l’attività fosse già autorizzata in capo al ricorrente anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale, né che vi sia stato un semplice subentro privo di discontinuità contrattuale. Appare peraltro irrilevante, sempre a un primo esame, che, nella nota di accompagnamento, il titolo ADM rilasciato al ricorrente faccia riferimento ad una “voltura”, atteso che nel dispositivo del medesimo titolo l’efficacia è espressamente condizionata al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS; (…) l’art. 8 del TULPS stabilisce poi che “le autorizzazioni di polizia sono personali” e, come tali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e tale previsione si applica anche alla licenza di cui al citato art. 88”.
Per i Giudici questo vale anche per le scommesse
L’ordinanza si spinge anche a cristallizzare che, nonostante il dato letterale, la normativa del distanziometro regionale debba ritenersi applicabile anche alle scommesse, precisando in particolare che “
la giurisprudenza prevalente riconosce la legittimità dell’estensione dei limiti distanziometrici anche ai punti scommesse, equiparati alle sale da gioco in ragione della medesima incidenza sul fenomeno della ludopatia e, conseguentemente, della rilevanza ai fini della tutela della salute pubblica (Cons. di Stato, sez. III, n.10474/2024, in particolare pp. 7.1. e 7.2)”.
Sul punto si è già avuto modo di rilevare: (i) da un lato, che il dato letterale della norma (che si riferisce agli apparecchi) in realtà non dovrebbe essere superato (lo dice anche una parte della giurisprudenza); e (ii) dall’altro, che la presa d’atto da parte dei Giudici della monodirezionalità del distanziometro sostanzialmente espulsivo non dovrebbe affatto portare ad estendere la misura indiscriminatamente a tutte le tipologie di gioco, anzitutto perché impossibile (l’
on line non è affatto distanziabile) e poi perché l’effetto spostamento ed aumento del DGA sin oggi registrato si riverserebbe palesemente non su altri giochi di Stato ma nell’offerta illegale, peraltro non misurabile. Sono altre le misure efficaci da mettere a terra (a partire dalla tecnologia del prodotto
safe e dal registro di autoesclusione).
Preso atto dell’incongruenza della lettera della norma come efficacemente descritta nella nelle sentenze richiamate, i Giudici avrebbero potuto invece rilevare, anzitutto, la non manifesta infondatezza della violazione della tutela della salute ex articolo 32 della Costituzione di una siffatta misura, cosi come di conseguenza degli altri interessi costituzionali pure compromessi (dall’ordine pubblico, al gettito, al lavoro ed all’impresa).
Conclusioni
E dunque, per i Giudici quando si parla delle realtà preesistenti si parla in questo caso dell’intera offerta pubblica degli apparecchi e delle scommesse del territorio.
Il punto è rilevante perché anche questa visione contribuisce a bloccare le gare per le concessioni in scadenza, in attesa del riordino del territorio che occorre non presenti gli stessi difetti di monodirezionalità.
E l’urgenza di tale previsione normativa si palesa per gli utenti (salute), per lo Stato (legalità e gettito) ma anche per gli operatori (impresa e occupazione), specialmente in relazione a territori in cui si pone sì il tema delle nuove aperture e delle nuove installazioni ma anche quello di adeguamento post primo quinquennio di distanziometro anche in capo agli esercizi esistenti.
Geronimo Cardia
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