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Articolo pubblicato su Jamma, settembre 2025: "L’impossibilità di delocalizzarsi c’è anche se la percentuale di divieto non è assoluta del 100%"

4 settembre 2025

Se i distanziometri non determinano un divieto del 100% del territorio comunale, i Giudici solitamente ritengono di non trovare profili di illegittimità.  Un caso recente caso della giurisprudenza apre un pertugio (più che le porte) ad una riflessione più ampia. (Jamma, settembre 2025)

 
Premessa
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato numero 6214 pubblicata il 15/7/2025 all’esito del procedimento numero 2571 del 2022 relativo al distanziometro espulsivo della Regione Emilia Romagna applicato al Comune di Cattolica.
 
Le valutazioni del verificatore.
Nel documento in esame si legge che il Verificatore tra l’altro “- ha proceduto (…) alla misurazione delle distanze utilizzando un buffer geometrico di 500 metri, che il Collegio reputa, in condivisione con le motivazioni addotte dal perito, “sufficientemente approssimato alla realtà per fornire un ordine di grandezza verosimile delle aree ospitali il gioco d’azzardo lecito”;  - ha, poi, effettuato la stima attraverso una misurazione informatica delle distanze pedonali di 500 metri che intercorrono dai luoghi sensibili alle zone urbanistiche all’interno delle quali le norme urbanistiche consentono l’insediamento (…); - ha dato conto e riscontro alle osservazioni sullo schema di verificazione, con argomentazioni plausibili sul piano logico-consequenziale, immuni da travisamento dei fatti, basate sulla esperienza specifica e la competenza tecnica richiesta dalla materia;   - ha illustrato in modo chiaro, articolato e condivisibile la metodologia utilizzata per la verificazione (…);  - ha dato riscontro (…) alle osservazioni del consulente del Comune di Cattolica (…); - ha descritto il metodo operativo e le attività di lavoro svolte per la verificazione;  - ha svolto un adeguato lavoro di approfondimento che ha consentito di passare “dall’astrazione geometrica - localizzativa delle aree esterne ai buffer dei luoghi sensibili, alle reali potenzialità urbanistiche di insediamento delle attività del gioco d’azzardo lecito”.
In questo modo viene data evidenza del fatto che le motivazioni proposte dal verificatore hanno consentito di operare un giudizio di attendibilità sotto il profilo pratico e fattuale.
 
La mera parvenza di insediabilità
In particolare il Collegio ha preso atto che “Gli esiti della verificazione hanno fatto emergere, infatti, una fattibilità di delocalizzazione che, se pure in assoluto non del tutto compromessa (…), si mostra (…) in realtà solo apparente o formale poiché in concreto di altamente di difficile attuazione, tale appunto da indurre al ragionevole sospetto che si tratti di una parvenza di delocalizzazione”. Il tutto registrando un’insediabilità dello 0,04%, “in concreto palesemente irrisoria (…)”, ”un pro-forma, ovvero illogica e sproporzionata assunta sulla base di una istruttoria carente, affetta da travisamento dei fatti”.
Il Collegio allo stesso tempo tiene però a ribadire la legittimità dei distanziometri laddove precisa che “Giova chiarire che, non è in discussione la conformità a Costituzione della disciplina sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili, né la compatibilità con la normativa euro unitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, 11 marzo 2019, n. 1618 e id., 19 marzo 2019, n. 1806)”.
Il tutto precisando che “Il punto critico, che il Collegio coglie, riposa sulla circostanza che la questione controversa attiene, piuttosto, agli effetti delle misure adottate dal Comune e all’idoneità di queste a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, onde evitare che si determini l’ablazione di diritti acquisiti in forza di titoli autorizzatori legittimi. (…) Sovviene, al riguardo, il principio di proporzionalità che impone (…) di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Ebbene, tale principio è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere (sul piano della adeguatezza) sostenuto dal destinatario (cfr. Cons. Stato, V, 26/8/2020, n. 5223; id, 4/12/2019, n. 8298; 20/2/2017, n. 746, 23/12/2016, n. 5443; Sez. IV, 22/6/2016, n.2753; id. 3/11/2015, n. 4999, 26/2/2015, n. 964)”.
Il Collegio poi afferma che per le realtà esistenti “la violazione del principio di proporzionalità (…) si configura, non solo ove la imposizione (…) determini (…) la totale inibizione allo svolgimento dell’attività (…), ma anche se (…) renda impossibile la delocalizzazione (…) per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene debba essere fatta in concreto e non in astratto(…)”.
 
Conclusioni
Non v’è dubbio che si tratta di un’apertura della giurisprudenza al concetto che non sono illegittimi solo di distanziometri che vietano il 100% del territorio.
Ma è anche vero che l’approccio sembra ancora lontano da una effettiva valutazione in concreto del problema urbanistico/sanitario causato da siffatti distanziometri che si ricorda essere sostanzialmente riferiti ad un solo tipo di gioco e ad un solo canale di distribuzione.
In altre parole, mentre si propongono motivazioni articolate per giustificare che un’insediabilità dello 0,04%, pur non essendo un divieto del 100%, possa configurare comunque un problema, in Italia, in tutte le sue regioni che hanno da anni distanziometri sostanzialmente espulsivi (con percentuali prossime al 100%), la spesa degli utenti, così come la durata dell’utilizzo dei prodotti di gioco, continuano ad aumentare complessivamente.
E tale aspetto non sembra sia preso in considerazione nei giudizi in genere ed in queto in particolare, soprattutto nel passaggio pure sopra rammentato secondo cui “il principio di proporzionalità (…) impone (…) di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Ebbene, tale principio è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza [tra l’altro] capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo)”.
Le violazioni costituzionali (dalla non tutela della salute, alla carenza di proporzionalità, dalla compromissione dell’ordine pubblico alla perdita di gettito sino alla tutela dell’impresa e dell’occupazione) sono manifestamente comprovate dai dati storici decennali del giocato e della raccolta anche riguardo a distanziometri che determinano percentuali di divieto del territorio inferiori al 100%.   
E’ tempo che la giurisprudenza consideri tale aspetto in chiave critica.

Geronimo Cardia


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