
In questo articolo si analizza in chiave critica una decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto di vedere in un cinema un luogo sensibile da cui tenere lontani punti di gioco affermando la sua riconducibilità ai “luoghi di aggregazione giovanile” previsti dal distanziometro dalla Regione Emila Romagna. Tale ricostruzione in realtà non tiene conto anzitutto del fatto che è fatto notorio che oggi i giovani (e non solo a dire la verità) hanno cambiato abitudini e al cinema preferiscono le piattaforme tecnologiche che distribuiscono anche on line un’amplia gamma di contenuti media. E poi non tiene conto del fatto che una siffatta conclusione, se non ben calibrata e contestualizzata, è da sola in grado di trasformare un qualsiasi luogo commerciale aperto al pubblico, dunque tecnicamente aperto anche all’accesso ai giovani, nel centro di una area vietata, con ciò contribuendo al più volte denunciato effetto espulsivo. (Ige Magazine, gennaio\febbraio 2026)
Premessa
Si tratta della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8095/2023 pubblicata il 31/8/2023 nel procedimento RG 2094/2023 volto ad impugnare il distanziometro del Comune di Ravenna concepito in base a quello della Regione Emilia Romagna. Due sono i passaggi della sentenza che colpiscono: uno relativo ad una valutazione legata al fatto che “
si tratterebbe di locali che per un dato di comune esperienza sono (…) particolarmente frequentati dai giovani” e l’altro legato alla circostanza che “
del tutto ininfluente sulla soluzione della questione si rivela, in verità, la circostanza della frequentazione non esclusiva da parte dei giovani, che, comunque, sogliono utilizzare tale tipologia di locale come punto di ritrovo”. In realtà le cose non stanno esattamente così.
Non è propriamente un dato di comune esperienza che si tratti di luoghi particolarmente frequentati da giovani.
Sul primo punto all’attenzione anzitutto non sfugge che viene ancorata la decisione ad un fatto che deriverebbe da “
un [mero ]
dato di [asserita]
comune esperienza”.
E ciò nonostante gli interessi in ballo sono di assoluto rilievo visto che, oltre alla centrale tutela della salute degli utenti (giovani e meno giovani, posto che i minori sono già messi in sicurezza dal divieto assoluto), si parla di perdita di presidio di legalità con un punto di gioco Stato, di perdita di gettito erariale da emersione, di perdita di posti di lavoro, di chiusure di imprese. Sarebbe per questo necessario valutare l’opportunità di prendere in considerazione l’esistenza di studi scientifici o quantomeno di commissionare una perizia apposita prima di giungere a conclusioni dagli effetti così rilevanti.
Ma quel che più stupisce è il dato di merito proposto secondo cui “
si tratterebbe di locali (…) particolarmente frequentati dai giovani”.
L’attualità tuttavia smentisce l’equazione: notoriamente le sale cinematografiche sono in crisi da anni anche per la responsabilità diretta delle numerose piattaforme che consentono l’accesso ad un’amplissima offerta con una grande semplicità.
Tra i tanti articoli di denunzia che si possono trovare sul web se ne cita uno recente (https://www.ilcineocchio.it/news/perche-il-cinema-perde-spettatori-analisi-di-una-crisi-multiforme/) secondo cui tra l’altro “
L’esperienza cinematografica tradizionale (…) si scontra oggi con un ecosistema mediatico radicalmente mutato, che offre alternative immediate, personalizzate e spesso più economiche. (…) L’impatto dirompente di piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altre ancora è innegabile, avendo saputo intercettare, e per certi versi plasmare, le nuove esigenze degli spettatori. Queste realtà offrono un catalogo virtualmente infinito (…) con vantaggi percepiti significativi: costi spesso inferiori rispetto al cumulo di spese per biglietto e consumazioni, l’accessibilità immediata da una miriade di dispositivi e, soprattutto, una personalizzazione dell’offerta che permette di scegliere cosa, come e quando guardare. (…). A questa dinamica si aggiunge il ruolo preponderante assunto dallo smartphone: un universo in tasca che eclissa la sala cinematografica. Il cellulare è diventato l’epicentro della vita sociale, informativa e, in maniera crescente, dell’intrattenimento, specialmente per i giovani. Questo dispositivo multifunzionale, sempre a portata di mano, offre un flusso costante e ininterrotto di contenuti: dai social media, che frammentano l’attenzione, alla messaggistica istantanea, fino a un’infinità di video brevi che saturano il tempo libero.” Peraltro viene aggiunto che “
Se in passato l’idea di guardare un film e contemporaneamente giocare alle slot machine sarebbe parsa quasi surreale, oggi, con uno smartphone sempre a portata di mano mentre si guarda la TV di casa, questa sovrapposizione di attività è diventata per molti una possibilità concreta, quasi una banalità (…) Di fronte a questa marea di stimoli digitali, il cinema, nella percezione contemporanea, rischia di passare da evento a una delle tante opzioni disponibili. Quello che un tempo era un rito, un’occasione speciale e un luogo privilegiato di aggregazione, oggi deve competere con una miriade di alternative più agili.”
Ed ancora dal Quotidiano Nazionale il 19 febbraio 2025 intitola un intervento al problema (
https://ilquotidianoinclasse.quotidiano.net/inchiesta-992/perche-i-giovani-non-vanno-piu-al-cinema/).
In esso si trovano le medesime ragioni “negli ultimi anni, il numero di giovani che frequentano il cinema è molto diminuito. Questo fenomeno è dovuto a diversi fattori. Prima di tutto, l’avvento delle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime ha reso più comodo e accessibile guardare film da casa, senza dover affrontare costi elevati per biglietti, popcorn e bevande. Inoltre, la possibilità di vedere contenuti on demand permette ai giovani di scegliere cosa e quando guardarlo, evitando vincoli di orari e spostamenti. Un altro aspetto è il cambiamento nelle abitudini sociali: i giovani trascorrono più tempo sui social network, nei videogiochi online o in altre attività simili. Il cinema, un tempo luogo di ritrovo e di svago, ha perso parte del suo fascino.”
Ed ancora in un altro articolo tra i tantissimi disponibili (
https://www.ilcorto.eu/nuove-prospettive/il-cinema-di-oggi-ed-i-giovani-un-rapporto-complesso-tra-schermi-emozioni-e-identita.html ), nel chiedersi “Parte 3: Perché in pochi [giovani] vanno al cinema?” si propongono le seguenti riflessioni: “
Costo elevato: Biglietto + popcorn = 15–20€ → troppo per uno studente; Streaming immediato: Netflix, Amazon Prime, Disney+: comodità a casa (…) Preferenza per lo schermo piccolo: Smartphone = intimità, controllo, pausa”.
In definitiva sul punto appare evidente che occorrerebbe prendere atto dell’ondata così impetuosa dello stravolgimento irreversibile delle abitudini dei giovani.
La frequentazione non esclusiva non basta ma ci vuole un quid pluris per vietare un esercizio commerciale.
L’altro aspetto che balza agli occhi è che per i giudici sarebbe “
del tutto ininfluente sulla soluzione della questione (…) la circostanza della frequentazione non esclusiva da parte dei giovani, che, comunque, sogliono utilizzare tale tipologia di locale come punto di ritrovo e figurano sicuramente tra le persone più esposte al fenomeno della ludopatia proprio per l’immaturità della loro condizione psicofisica”. In realtà le cose non stanno esattamente così.
Si può comprendere, da un lato, che “la frequentazione non esclusiva” da sola non basti ad escludere la natura sensibile di un luogo di giovani.
Ma è altrettanto vero, dall’atro, che un luogo a “frequentazione mista (giovani / adulti)” per assurgere a “luogo vietato” occorre che abbia un
quid pluris rispetto agli altri luoghi a frequentazione mista , altrimenti si finirebbe per vietare ogni tipo di locale commerciale aperto al pubblico, posto che nel nostro ordinamento non esistono esercizi commerciali vietati ai minori ventotto anni che posano sottrarsi
ex se al divieto (assumendo che la fascia dei giovani sia quella tra i 18 ed i 28 anni).
Quel
quid pluris dovrebbe essere necessariamente ricercato nella circostanza oggettiva di una presenza di giovani che sia comprovato risulti abituale, preponderante oltre che attuale. Circostanze queste tutte escluse dalle considerazioni sopra riportate.
La differenza tra “luoghi di aggregazione giovanile” e “centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani”
Un altro aspetto che viene in rilievo è che la sentenza in commento riguarda il distanziometro della Regione Emilia Romagna che parla di “
luoghi di aggregazione giovanile”.
E che essa non possa ritenersi declinabile automaticamente rispetto a tutti i distanziometri di tutte le regioni d’Italia
Nel caso dell’Emilia Romagna infatti la locuzione si palesa molto ampia (evidentemente troppo ampia) perché sembra riferirsi a qualsiasi tipologia “
luogo” che rappresenti oggettivamente un “posto” che per la categorie di prodotti e servizi che offre favorisce una “
aggregazione giovanile” e che, per quanto detto, comunque è bene risulti provato oggettivamente sia abituale, preponderante oltre che attuale. In questo caso una sala cinematografica, benché qualificabile in astratto come un “luogo”, potenzialmente destinatario del divieto, sarebbe da ritenere escluso perché, per quanto sopra detto, risulta comprovato che non favorisce più una “aggregazione giovanile”.
Altra cosa è la tipologia di luogo sensibile previsto in altre disposizioni regionali che le leggi qualificano letteralmente, espressamente in modo diverso.
Nel caso della Regione Lazio e del Comune di Roma non si parla di “
luoghi di aggregazione giovanile” ma si parla esplicitamente di “
centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani”.
Qui una usala cinematografica è esclusa
ex se perché non è affatto un “centro giovanile”. Esso non ha la natura di centro giovanile.
Tra l’altro per qualificare il concetto di centro giovanile basta prendere in considerazione la fattispecie limitrofa (la norma romana parla di centri giovanili “
o altri istituti”) per comprendere che i centri giovanili sono dei luoghi deputati alla crescita dei giovani che non hanno le formalità istituzionali di un istituto.
Infine, una sala cinematografica certamente non può essere considerata un “istituto” (peraltro non risultando affatto frequentato principalmente da giovani).
Conclusioni
Se la giurisprudenza, da un lato, non ha ancora sottoposto alla Corte Costituzionale l’effetto espulsivo dei distanziometri (pretendendo di intravederne l’illegittimità solo se il divieto di palesa al 100% non bastando il “mero” 99,9%), dall’altro, non ha mancato di proporre principi spesso non condivisibili di sempre maggiore espansione dell’interpretazione dei divieti.
Tale circostanza si pone in contrasto peraltro anche con il dibattito in corso sul riordino del territorio che, dalle notizie che emergono, vede tra i sostenitori più severi e conservatori della misura delle distanze quanto meno ridimensionato il catalogo dei luoghi vietati, limitato a quelli effettivamente e chiaramente bisognosi di tutela, tra i quali non vi è certamente una sala cinematografica né perché esplicitamente citato né perché indirettamente riconducibile ad alcuna tipologia generica come quelle richiamate.
Geronimo Cardia
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