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Articolo pubblicato su Ige Magazine, marzo/aprile 2026: "Anche per la giurisprudenza se lo stesso gioco è distribuito on line il distanziometro del territorio è inutile".

17 marzo 2026

Se un determinato tipo di gioco è distribuito anche on line, allora il distanziometro applicato al prodotto del territorio non serve proprio a nulla. A dirlo è ancora una volta la giurisprudenza senza però rendersi contro che quanto afferma giustamente per le scommesse debba valere allo stesso tempo anche per gli apparecchi. (Ige Magazine, marzo\aprile 2026)

Premessa

Con la sentenza 10/2026 del 5/1/2026 relativa al procedimento numero 1165/2024, il Tar Lombardia ha escluso che il distanziometro regionale concepito per gli apparecchi trovi applicazione anche alle scommesse.  La conclusione, pienamente condivisibile, cela ancora una volta in realtà un corto circuito nel ragionamento che non viene rappresentato tuttavia quando si parla dei distanziometri degli apparecchi. E vediamo perché.
 
La lettera del distanziometro lombardo e il diverso grado di pericolosità assegnato a diverse tipologie di gioco
Nella Sentenza viene ricordato chiaramente che “La legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 all’art. 5 comma 1 stabilisce per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.”
In questo modo viene enfatizzato che la lettera della norma non include affatto il gioco delle scommesse e che “l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è letteralmente applicabile unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia AWP (lett. a) e VLT (lett. b)”.
A questo punto viene indicato che “trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo”.
 
I due orientamenti giurisprudenziali
Nel fare salve le scommesse, la Sentenza afferma con chiarezza di essere pienamente consapevole dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Uno che riconosce alle scommesse la necessità di tutela distanziale al pari di quella imposta agli apparecchi.
Ed un altro che invece ritiene di fare salve le scommesse.
Il primo orientamento prevede che “l’attività di scommessa sportiva non rientrerebbero tra i giochi di cui all’art. 110 (…) ma va comunque considerata la circostanza che le scommesse costituiscono, del pari, giochi con carattere aleatorio che includono possibilità̀ di vincite in denaro, rispetto ai quali di presentano le medesime necessità di tutela dei soggetti deboli perseguite dalla citata legge regionale (cfr. Cons. Stato sez. V n. 5327 del 2016 che ha specificato come, in ambito nazionale, e in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, sia parificata alle sale da gioco disciplinate dall’art. 86 dello stesso regio decreto”.
Il secondo orientamento  prevede invece che “poiché tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/raccolta scommesse su eventi futuri), esiste una certa differenza di base, la scelta di prevedere i limiti distanziometrici solo per le sale giochi, e non anche per le sale scommesse, è legittima, non travalicando in maniera apprezzabile i limiti della discrezionalità legislativa ( Consiglio Stato sez. VI n. 791 del 25.1.2024 e sez. IV n. 2957 del 16.6.2017)”.
 
Ma il vero motivo dell’inutilità dell’estensione alle scommesse del distanziometro degli apparecchi per la giurisprudenza è che le scommesse si giocano anche on line ed un distanziometro del territorio sarebbe inutile.
Una vota tracciati i due orientamenti ed avere rappresentato di preferire quello che esclude l’estensione alle scommesse del distanziometro degli apparecchi, la Sentenza si spinge però a sottolineare quello che  è il passaggio logico a suo dire più rilevante e convincente di tale orientamento.
E così facendo mette a fuoco un punto di assoluto rilievo secondo cui: “l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.
E’ di tutta evidenza che tale ragionamento, pienamente condivisibile sul piano sostanziale e specificamente riferito alle scommesse, debba tuttavia essere applicato anche con riferimento agli apparecchi, posto che come noto da tempo non solo il gioco degli apparecchi è distribuito anche on line ma addirittura la raccolta delle giocate del circuito a distanza ha superato la raccolta del canale distributivo terrestre. E non solo per gli apparecchi.
 
Conclusioni
Non è la prima volta che viene in luce un siffatto aspetto. Era accaduto con riferimento al precedente giurisprudenziale citato dalla Sentenza sul quale si aveva avuto modo di portare a termine un commento. 
Anche questa volta, dunque, la Sentenza aggiunge un ulteriore tassello alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della Costituzione dei distanziometri degli apparecchi, riferito alla violazione della tutela della salute per l’inadeguatezza della misura del distanziometro rispetto alla finalità di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, posto che anche per gli apparecchi (parafrasando la frase originale indicata per le scommesse) il distanziometro sarebbe “non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale “gioco lecito” (…) avviene anche e soprattutto a distanza, sicché (…) [l’utente], in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.   
La Sentenza pone questo principio in modo inconsapevole perché nel corpo dello stesso provvedimento aveva avuto modo di considerare non implausibile che una tipologia di gioco (quella degli apparecchi) potesse essere considerata più pericolosa di un'altra.
In definitiva la Sentenza se, da un lato, correttamente esclude l’applicazione alle scommesse del distanziometro degli apparecchi, dall’altro, perde l’occasione di esplicitare e sollevare il tema dell’inutilità del distanziometro anche per gli apparecchi.

Geronimo Cardia


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