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AAMS, CHIARIMENTI SULL’INTERPRETAZIONE DEGLI INDICI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE

APERTURA VERSO UN’INTERPRETAZIONE MENO RIGIDA

Roma, 2 settembre 2011 - Sono segnali di apertura quelli che i Monopoli  di Stato lanciano con la nota sulla legge di Stabilità 2011, e sui requisiti di solidità patrimoniale introdotti con un decreto direttoriale dello scorso giugno. Tali requisiti, infatti, hanno messo in allarme i concessionari del gioco, secondo i quali in sostanza tutte le compagnie ora operanti non sarebbero in grado di rispettarli.

I Monopoli spiegano però che "gli indici individuati dal D.I. costituiscono un unicum dalla cui valutazione complessiva e ponderata emergono i requisiti di solidità patrimoniale richiesti dalla norma". Da ciò deriva, in primo luogo, la necessità che l'Amministrazione, ai fini del giudizio di congruità, valuti l'insieme degli indici previsti dal D.I., secondo un giudizio ponderato che tenga conto sia della diversa tipologia degli indici stessi sia della struttura societaria del soggetto interessato, sia, infine, della tipologia di gioco (business) e del momento in cui la valutazione viene effettuata, ovvero se la stessa si colloca nella fase di avvio di operatività della concessione o nella fase intermedia, ovvero nella fase a regime". Una disciplina particolare riguarda però l'indice sul rapporto d’indebitamento (mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto d’indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze).

"La previsione che il rapporto d’indebitamento (e solo questo) " precisano ancora i Monopoli, "debba restare costantemente al di sotto del limite previsto dal D.I. per tutta la durata della concessione, conferma che gli altri indici devono essere valutati nel loro insieme". E ancora l'obbligo di ricostituzione del capitale sussiste quando "a seguito di operazioni di trasferimento di partecipazioni detenute dal concessionario, si verifichi "una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale", facendo quindi intendere che dall'insieme degli indici di solidità, quali individuati dal D.I., deve trarsi un "indice" unico ("requisito" di solidità),  da porre a raffronto con quello esistente prima del trasferimento delle partecipazioni. Si ritiene, inoltre, che l'esame dei dati di bilancio ai fini di cui trattasi, per assumere effettiva efficacia ed esaustività, deve prendere in considerazione il primo esercizio in cui la società ha operato per la maggior parte dell'anno, per la quale sussista un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea".

                                                                                                                          Ufficio Stampa ACADI

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