Roma, 21 dicembre 2011 - E' sempre più in fermento il settore degli apparecchi da intrattenimento, soprattutto dopo il fax inviato loro ieri dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che ha per oggetto
"l'applicazione dell'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di 500 euro sugli apparecchi". Ai concessionari degli apparecchi da intrattenimento è stato trasmesso il decreto, attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo, dove viene tra le altre cose indicata la data del 20 gennaio 2012 per l'adeguamento dei sistemi alla nuova normativa. E dopo questo fax si sono sollevate molte proteste da parte dei concessionari. Oltre a reputare molta dannosa per l'immagine del settore la tassa del 6% sulle vincite, i concessionari lamentano che il peso dell'adeguamento dei sistemi ricada tutto sulle loro spalle e qualcuno lancia una provocazione: "si tassano non solo le vincite ma anche le perdite.
Ipotizziamo che una persona inserisca in una macchina 1.000 euro e ne perda 300. A quel punto decide di non giocare più per non perdere altro denaro perché la macchina non paga, perché è una serata sfortunata, perché ha un impegno urgente, ecc e richiede lo scontrino. Al momento di andare in cassa a cambiare il ticket, sui 700 euro rimasti (per la parte eccedente i 500 euro) verrà applicata una trattenuta del 6%. Insomma si tasserà di fatto una perdita non una vincita".
Ecco il testo del fax trasmesso da Aams ai concessionari:
ARTICOLO 1
1. Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di 500 euro sugli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n°640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformità necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie.
2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario per assicurare l'applicazione, sugli apparecchi di cui all'articolo 1010, comma 6, lettera b) del TULPS, dell'addizionale di cui al comma 1, assumono carattere prioritario rispetto alle richieste inerenti l'introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalità e/o modifiche per l'ottimizzazione dei sistemi stessi che, pertanto, devono essere proposte successivamente a quelle di cui al presente decreto. Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, l'addizionale di cui al comma 1, è applicata dal concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge, annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno:
a) l'ammontare della vincita, al lordo dell'addizionale, eccedente 500 euro;
b) l'ammontare dell'addizionale;
c) il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso, nonché ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identità presentato.
ARTICOLO 2
1. L'addizionale trattenuta i sensi dell'art. 1 è versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
ARTICOLO 3
1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica entro il mese successivo a quello di riferimento l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Direzioni Giochi, Ufficio 12°.
2. Gli uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la corrispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all'art. 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari.
Ufficio Stampa ACADI