Roma, 21 febbraio 2012 - Ci sono anche numerose disposizioni in materia di gioco, e uno spiraglio che lascia ben sperare i casinò, nel decreto fiscale che sarà esaminato venerdì prossimo dal consiglio dei ministri. Questo almeno è quanto fa supporre la prima bozza del testo, ancora da completare in molti dei suoi quindici articoli, e che soprattutto dovrà attendere l'ufficialità che si avrà solo dopo l'esame e il successivo varo da parte di Palazzo Chigi. Intanto però l'articolo 3, che prevede 'facilitazioni per le imprese e i contribuenti', fissa come promemoria una possibile 'deroga in materia di limitazione dell'uso del contante'.
Come noto, il decreto Salva Italia ha ulteriormente abbassato la soglia massima dai 2.500 euro statuiti da governo Berlusconi con il decreto del 13 agosto fino a 1.000 euro, una disposizione che pesa molto sull'operatività dei casinò italiani. Tempi e modi della deroga non sono ancora chiari, ma è possibile, come fortemente auspicato dai casinò, che possa interessare anche loro. Sempre l'articolo 3 prevede, almeno stando alla bozza che Gioconews.it ha potuto visionare, disposizioni in tema di pubblicità dei provvedimenti Aams e attribuisce al Tar unico la competenza sulle controversie che riguardano i provvedimenti emessi dall'Aams in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, oltre che quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DI STATO - L'articolo 8 (dal titolo 'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e Demanio' - viene dunque usata ancora la dizione Amministrazione e non Agenzia) prevede invece che Aams debba chiedere obbligatoriamente il parere dei Monopoli di Stato sui bandi di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici e anche sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Tutto dedicato al potenziamento dell'accertamento in materia di giochi l'articolo 11, recante norme sul 'Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi'.
UN FONDO PER CONTROLLARE LE OPERAZIONI DI GIOCO - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo le nuove disposizioni, è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - Estesa anche la documentazione antimafia: nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati".
L'ESCLUSIONE DALLE GARE - Viene ancora sancito che il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.
L'articolo 15 infine prevede il 'Consolidamento di entrate dai giochi': le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265 e con il quale, in estrema sintesi, si introduceva la cosiddetta tassa sulla fortuna per le vincite superiori ai 500 euro.
Lo stesso articolo prevede anche della norme sul contratto quadro Sogei: al fine di garantire l'unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'art. 59 del D. Lgs. 300/1999 sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 1, inoltre, sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.
Ufficio Stampa ACADI