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SEMPLIFICAZIONI, SALTA ESCLUSIONE GIOCHI

Roma, 7 marzo 2012 - Le norme contenute negli articoli 1 e 3 del decreto semplificazioni si applicheranno anche ai giochi. Le Commissioni Affari Costituzionali e Attività Produttive della Camera hanno infatti approvato due emendamenti che sopprimono due commi, inseriti appunto negli articoli 1 e 3, che escludevano i giochi pubblici dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.


Nel proprio parere sul decreto semplificazioni, la Commissione Bilancio della Camera spiega di aver "preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori".


Per questo la Commissione ha chiesto che vengano ripristinati i commi che escludono i giochi dal campo di applicazione del decreto. In particolare, l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo con riguardo alle garanzie in merito all'effettività della tutela in caso di violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di provvedere nei termini prescritti. In primo luogo si prevede l'obbligo di trasmettere, in via telematica, alla Corte dei conti le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento.


Specifiche disposizioni riguardano, poi, la responsabilità dell'amministrazione in caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini nonché l'individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Un’ulteriore novità riguarda l'introduzione per il privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, della possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo e la previsione che, in ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Sono inoltre specificati gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo.


Per quanto riguarda l'articolo 3, viene stabilito un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, previsti da atti normativi. A tal fine, è prevista: una relazione da parte di ciascuna

amministrazione statale entro il 31 gennaio; una relazione generale a cura della Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo; l'adozione di conseguenti misure normative di riduzione degli oneri. Viene inoltre eliminato l'obbligo di periodicità biennale della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).


Ufficio Stampa ACADI

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