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DECRETO FISCALE ALLA FIRMA DI NAPOLITANO

Roma, 2 marzo 2012 - Il decreto fiscale 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientemente e potenziamento delle procedure di accertamento', pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente Giorgio Napolitano, contiene numerose misure in materia di gioco pubblico. Nel testo pervenuto sul tavolo del presidente della Repubblica e che gioconews.it è in grado di anticipare, gli interventi per il settore sono diversi: "L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui.

Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo".

Per contrastare le infiltrazioni criminali nel settore, il decreto sottolinea: "In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni: nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati."; all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: "o il mantenimento" e dopo le parole "dagli articoli", aggiungere le seguenti: "2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323" e dopo le parole "416-bis" aggiungere le seguenti: "644,". Nello stesso comma 25 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.".

 

Ufficio Stampa ACADI
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