Roma, 23 dicembre 2010 - Il sottosegretario all’economia, Alberto Giorgetti, risponde a un’iterrogazione presentata dal deputato dell’Idv, Antonio Borghesi, chiarendo la dubbia interpretazione sorta sull’esenzione da iva della raccolta di gioco delle new slot.
Applicazione dell’Iva sugli incassi delle New Slot oppure no? Il contenzioso, finito davanti ai giudici della commissione tributaria, ha avuto esito negativo: l’Iva non va pagata perchè si è ritenuto che il pagamento del PREU (Prelievo Erariale Unico) sui giochi, sia comprensivo di tutte le imposte dovute.
In questi giorni, Antonio Borghesi, deputato Idv, è tornato sulla vicenda chiedendo, in un’interrogazione al Ministero dell’Economia, di valutare l’opportunità di esentare dall’Iva gli incassi delle New Slot. In particolare, chiedeva se non si ritenesse opportuno emanare una circolare che specificasse in modo chiaro quale comportamento dovesse essere adottato dall’esercente che ospitasse apparecchi da intrattenimento e quali iniziative intendesse adottare il Ministro, cui era rivolta l’interrogazione, affinché tale questione non fosse più di dubbia interpretazione.
Non si è fatta attendere l’articolata ed esaustiva risposta del Sottosegretario all’Economia, Alberto Giorgetti, che ha chiarito, come si apprende da fonte Agicos, che la raccolta di gioco attraverso le New Slot è esentata dall’Iva anche se a effettuarla è un soggetto terzo come il gestore o l’esercente, purchè abbia un contratto con il Concessionario.
Giorgetti ha, inoltre, precisato che “rientrano, in ogni caso, nel regime di imponibilità eventuali prestazioni diverse dalla raccolta, anche nell’ipotesi in cui dette prestazioni costituiscano oggetto di rapporti in cui è parte il Concessionario, come il collegamento alla rete e altre attività accessorie”.
Giorgetti, infatti, scrive che: “Solo le prestazioni aventi a oggetto la raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps (New Slot, ndr), configurati solo nell’ambito di accordi contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario, sono destinatarie del regime di esenzione dall’Iva previsto dall’art. 1 comma 497, della legge n. 311 del 2004”.
Nella risposta all’onorevole Borghesi, il Sottosegretario all’Economia sottolinea che il concetto è ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate che, in riferimento al rapporto tra esercente e gestore, ricorda che “in base alla formulazione letterale della disposizione recata dall’art. 1 della suddetta legge, sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione i rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario, ergo i rapporti tra il concessionario e l’esercente e quelli tra il concessionario e il possessore degli apparecchi, ovvero il gestore, in quanto entrambi i soggetti indicati provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate”. L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che “sono invece assoggettati ad Iva con l’aliquota ordinaria, i corrispettivi dell’eventuale attività posta in essere nell’ambito dei rapporti instaurati tra l’esercente e il cosiddetto gestore, in quanto tali rapporti (…) possono riguardare solo ulteriori prestazioni di servizi diverse da quelle della raccolta delle giocate rese al concessionario.
“L’esenzione” riprende Giorgetti “non si applica, in ogni caso, alla locazione o ad altro contratto che trasferisca il possesso o la disponibilità degli apparecchi, ancorché il compenso per la concessione della disponibilità degli apparecchi sia commisurato percentualmente agli incassi. (…) Da ultimo, con il decreto/direttoriale n. 311/CGV del 17 maggio 2006, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha, necessariamente, definito, da un lato, le attività di raccolta delle giocate e, dall’altro, i soggetti abilitati ad esercitare il ruolo di terzi incaricati della raccolta”.
L’art. 1, comma 2, lettera C, del decreto in oggetto, specifica, inoltre, il concetto di attività di raccolta delle giocate, individuando le caratteristiche attività dei soggetti che possono esercitare, oltre al concessionario, le funzioni demandate in tema “di raccolta di gioco”. Tali figure, come ormai noto, coincidono in linea di massima con due specifici soggetti della filiera, entrambi obbligati ad intrattenere un rapporto contrattuale con il concessionario, ovvero i gestori o possessori degli apparecchi da gioco e gli esercenti dei locali pubblici o fruibili dal pubblico, dove le macchine sono installate.
Questi soggetti, in base alla regolamentazione dei contratti stipulati con i concessionari di rete, possono realizzare “le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi, presso i punti vendita, con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia (…) nonché le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze prestabilite, dell’importo residuo” cioè, come precisa Giorgetti “delle somme presenti all’interno degli apparecchi, pari alla differenza tra le somme giocate (introdotte per la partecipazione al gioco) e quelle erogate a titolo di vincite. Tale importo è comprensivo della quota parte relativa all’imposta (Preu) e del canone di concessione. La parte rimanente, evidentemente, rappresenta remunerazione della filiera”.
Alla luce dell’intervento del Sottosegretario Giorgertti, pertanto, sono stati definitivamente chiariti i casi di applicazione ed esenzione dell’Iva.
Ufficio Stampa ACADI