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AAMS: ECCO I NUOVI POTERI DI VERIFICA

Roma, 2 marzo 2012 - "Lo schema di norma (art. 10 - Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi) interviene, nel suo complesso, in materia di gioco pubblico con una duplice prospettiva: da un lato conferire ad Aams nuovi poteri di verifica nel comparto dei giochi pubblici e, dall'altro, introdurre alcuni interventi specifici volti a rivedere la disciplina delle scommesse ippiche, nonchè i relativi aspetti gestionali". È quanto si legge nella Relazione tecnica che accompagna il decreto fiscale: "In particolare, il comma 1 disciplina l'utilizzo del personale dipendente di Aams, ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. A tal fine viene prevista la costituzione di un apposito fondo destinato alle operazioni di gioco. La norma, quindi ha lo scopo di conferire ad Aams strumenti di controllo sempre più efficaci e radicati nel territorio. Per quanto attiene ai profili di costo della disposizione in parola, il finanziamento del previsto fondo avverrà nell'ambito delle risorse già assegnate all'Amministrazione senza, quindi, ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Per completezza si sottolinea che le vincite eventualmente derivanti da giocate eseguite dal personale, ai sensi della disposizione in commento, affluiranno anch'esse al nominato fondo.

Nell'ottica dell'ampliamento del controllo nel settore dei giochi, opera anche il comma 2 che, alla lettera a), "potenzia" la tutela antimafia, intervenendo sull'articolo 3-bis del D.P.R. n. 252 del 1998, ampliando i previsti controlli anche al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del soggetto cui la documentazione antimafia si riferisce; alla lettera b) - intervenendo sul comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 - amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni.

Relativamente ai successivi commi relativi al settore ippico, si premette che il relativo comparto (Unire-Assi) è da sempre finanziato tramite i proventi derivanti dalle scommesse ippiche che, allo stesso titolo, determinando, seppure in misura non corrispondente, entrate erariali. Per tale settore, nell'ultimo quadriennio (2008-2011), stante la situazione di crisi dell'ippica, le entrate erariali sono passate da oltre 100 milioni di euro a circa 65 milioni, nel 2011, con una previsione di ulteriore calo di circa il 20 per cento, per l'anno 2012.

I commi proposti intervengono quindi, nel loro complesso, al fine di introdurre alcune modifiche alla regolamentazione della raccolta dello specifico prodotto di gioco, volte a concretizzarsi nella più ampia ridefinizione della disciplina dell'intero comparto.

In particolare, le disposizioni che interessano Aams e che di seguito si commentano, sono quelle dei commi da 3 a 5 e da 8 a 9.

Lo schema proposto, reca al comma 3, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione(Ministero politiche agricole, Assi e Aams).

Il comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di modifiche regolamentari di tipo prettamente organizzativo.

Per le stesse ragioni, il comma 4, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola dagli attuali 50 centesimi a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento non comporta, quindi, alcun effetto negativo in termini di erario, ma è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al comma 5, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di Aams per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute ed avendo, peraltro, la mera funzione di dirimere giuridicamente situazioni incerte. Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, sfavorevoli all'Amministrazione pubblica, per le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via equitativa della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole del cennato appello per i Ministeri coinvolti (Economia e finanze e Politiche agricole).

Il comma 8 prevede l'abrogazione della lettera p) dell'articolo 12, comma 1, del "decreto legge Abruzzo". Tale abrogazione si riferisce ad una tipologia di gioco (c.d. "resto in gioco"), la cui raccolta non è stata mai avviata. Detta abrogazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso il già avvenuto raggiungimento e superamento del livello di entrata imputato al settore dei giochi, dal nominato decreto legge.

Il comma 9 è meramente ricognitivo ed ha lo scopo di dare maggior fondamento ai provvedimenti già adottati dal Direttore generale di Aams, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011.

In definitiva l'articolato, limitatamente ai commi di competenza di Aams, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'applicazione delle iniziative contemplate nel comma 6, segnatamente la realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica, come si evince dal dato testuale della disposizione normativa de qua, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse necessarie all'attuazione del programma rientrano nell'ambito dell'importo di 14,8 milioni di euro, che, in attuazione del decreto legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, sono state versate in entrata e sono in corso di riassegnazione sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499).

In altri termini, gli interventi sono caratterizzati dall'invarianza finanziaria circa gli effetti sui saldi, non comportando, come si è detto, nuovi o maggiori oneri: il programma previsto è infatti realizzato con risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499. L'applicazione del comma 7 non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il finanziamento degli eventuali programmi di sviluppo del settore ippico, da parte di ISA, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio della società".

Ufficio Stampa ACADI
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