La vicenda delle c.d. maxipenali slot, rappresenta uno esempio delle contraddizioni nelle quali può incorrere il sistema giudiziario italiano e delle strumentalizzazioni che possono derivare da una lettura distorta dei fatti.
Nel 2004 il governo italiano si lancia nella difficile sfida di bonificare il settore dei cosiddetti videopoker, tradizionalmente caratterizzato da gravi livelli di irregolarità e di infiltrazioni della criminalità organizzata.
Per effettuare tale bonifica venne bandita una gara europea ed il 14 luglio 2004 furono sottoscritte dieci concessioni con i soggetti aggiudicatari della gara (concessionari) i quali assunsero l’obbligo di realizzare la rete telematica nonché garantire il collegamento telematico delle slot al sistema di controllo di AAMS e del partner tecnologico, SOGEI, per trasmettere i dati della raccolta, consentendo in tale modo allo Stato il corretto prelievo delle imposte, interponendosi tra AAMS e la filiera degli operatori dello specifico mercato: i proprietari degli apparecchi (gestori) ed i titolari degli esercizi presso i quali gli apparecchi possono essere istallati (esercenti).
In realtà il progetto si rivelò subito di difficile realizzazione. Una rete del genere, che avrebbe dovuto collegare circa 400.000 terminali, non aveva precedenti al mondo e gli strumenti tecnologici all’epoca disponibili non erano in grado di dare risposta efficace ai requisiti previsti dal capitolato tecnico redatto da AAMS/SOGEI.
Sta di fatto che si verificarono ritardi nella realizzazione della rete e nel rispetto, da parte dei dieci concessionari, dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione.
Per porre rimedio a questi problemi AAMS definì il cosiddetto PREU forfettario (prelievo forfetario), che consente comunque di valorizzare le imposte dovute per ciascun apparecchio anche se questo non risulta collegato alla rete telematica.
Tuttavia con atto del 10 maggio 2007, la Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, notificò a ciascuno dei dieci concessionari affidatari della attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento, l’atto di contestazione per l’applicazione delle seguenti penali, previste dalla convenzione di concessione:
- Penale per il mancato avviamento della rete telematica entro i termini previsti dalla convenzione;
- Penale prevista per il mancato completamento della rete telematica entro i termini previsti dalla convenzione;
- Penale prevista per il mancato collegamento di tutti gli apparecchi da gioco alla rete telematica entro i termini previsti dalla convenzione;
- Penale prevista per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione per la conduzione della rete telematica della convenzione di concessione).
Inoltre nel giugno 2007, AAMS, a seguito dell’iniziativa intrapresa dalla Corte dei Conti, notificò formalmente ai dieci concessionari una contestazione relativa alle inadempienze rispetto agli obblighi convenzionali e applicò ali stessi le penali, per i titoli e gli importi (98 miliardi di euro) già quantificati dalla Corte dei Conti, in via cautelativa, e prescindendo dalla verifica dell’effettiva sussistenza dei quattro presunti inadempimenti e da ogni valutazione nel merito.
Alcuni concessionari, si rivolsero alla Suprema Corte di Cassazione contestando che potessero radicarsi contemporaneamente due procedimenti (quello dinanzi al TAR e quello dinanzi alla Corte dei Conti).
La Suprema Corte, nel dicembre 2009, decise che entrambi i giudizi potevano procedere parallelamente dal momento che hanno oggetto diverso: quello in sede contabile ha ad oggetto il danno erariale derivante dai pretesi disservizi causati per un mancato rispetto delle obbligazioni convenzionali, e quello in sede amministrativa ha ad oggetto le penali convenzionali.
Tutti i 10 Concessionari, destinatari di tali contestazioni, predisposero diversi ricorsi al T.A.R. Lazio e, successivamente, in grado d’appello al Consiglio di Stato.
Con diverse sentenze definitive di giugno 2011, il Consiglio di Stato annullò tre delle quattro penali addebitate ai concessionari.
In tale sentenze, il Consiglio riconobbe la mancanza di colpa dei concessionari per le evidenti problematiche tecniche legate alla fase di start up della nuova rete telematica richiesta da AAMS per le New Slot.
Gli stessi giudici consiliari, infatti, definendo “senza precedenti al mondo” il suddetto sistema telematico, hanno riconosciuto l’alta percentuale di probabilità che si potessero verificare delle problematiche tecniche nella gestione iniziale di una rete avente dimensioni tali da rendere palesemente imprevedibile l’esatta entità e consistenza degli adempimenti necessari al proprio ottimale funzionamento.
Inoltre fu confermato che era stato previsto un sistema di corresponsione del PREU, attraverso il PREU forfetario, che aveva consentito di garantire il gettito erariale anche relativamente agli apparecchi non collegati alla rete del concessionario e tale da non provocare un pregiudizio ad AAMS nè all’erario.
L’atto di contestazione relativo alla quarta penale fu altresì annullato dal Tar Lazio nel 2013.
In data 31 gennaio 2014, l’Avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza assolutoria dinanzi al TAR Lazio. E’ stata fissata l’udienza dinanzi al Consiglio di Stato per la discussione del merito, per maggio del 2015.
Ciononostante, sul fronte contabile del preteso danno erariale, la sezione Regionale della Corte dei Conti ha condannato i concessionari al pagamento di un risarcimento per danno erariale pari a circa 2,5 miliardi di euro.
Otto dei dieci concessionari, avvalendosi della facoltà di richiedere la definizione agevolata della condanna, ed essendo stata accolta dai giudici contabili, hanno provveduto a versare l’importo pari al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado della Corte dei Conti (oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna di primo grado).
l’adesione alla d.c. definizione agevolata non comporta in alcun modo una ammissione di colpa ma ha avuto il solo scopo di risolvere anticipatamente un contenzioso di notevole valore economico e chiudere una situazione di prolungata incertezza che danneggiava i concessionari stessi rispetto a investitori e banche.
I restanti due concessionari (HBG e Bplus), sono stati condannati a versareun’importo pari al 36 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado della Corte dei Conti (oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna di primo grado).
Tuttavia intendono adire alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la quale, nella sentenza del 4 marzo 2014 (Grande Stevens e altri c. Italia) ha già affermato il divieto di essere condannati due volte per la stessa fattispecie (nel caso oggetto di giudizio era in questione una duplice sanzione di carattere amministrativo e penale).
Nel caso che ci occupa, è in questione il diritto a non subire un trattamento pregiudizievole per comportamenti che un giudice dello Stato ha ritenuto, in modo incontrovertibile, non imputabili ai soggetti che, invece, un altro ordine giudiziario, per i medesimi fatti, vuole condannare.
L’autonomia delle giurisdizioni non può condurre a simili esiti aberranti nei casi concreti.