Secondo quanto contenuto nella missiva del Ministro Cancellieri in risposta al sindaco di Vicenza, il quale aveva interpellato il Viminale in merito all'autorizzazione del Questore per l'apertura di nuove sale giochi ex art. 88 TULPS ed il rapporto di quest'ultima con i regolamenti urbanistici comunali contenenti le distanze entro le quali poter istallare apparecchi statali, la stessa specifica, come ribadito dalla Corte Costituzionale, la "distinzione esistente fra i profili di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, e quelli concernenti la gestione del territorio e delle attività commerciali, demandati alla disciplina degli enti locali...". Continua spiegando che:"... il rilascio dell'autorizzazione de quo non può in alcun modo essere subordinata alla verifica, da parte dell'Ufficio competente, della sussistenza dei requisiti diversi da quelli espressamente previsti dal TULPS. In caso contrario, gli Uffici dell’Amministrazione dell’Interno si esporrebbero al relativo contenzioso ed alle conseguenti pretese risarcitorie derivanti da un’eventuale negazione della licenza per mancata osservanza delle norme comunali.” Pertanto è ragionevole ritenere che non sarà accolta dal Tar Veneto la richiesta, formulata dal Comune di Vicenza, di annullamento del provvedimento della Questura. Inoltre, dopo avere ricordato l’autonomia degli enti locali nelle note materie sanitaria, urbanistica, di prevenzione incendi, il Ministro fa presente che allo stato sono al vaglio del parlamento previsioni per la prevenzione della ludopatia. E tale circostanza potrà essere valutata in occasione dell’esame della legittimità del provvedimento del Comune di Vicenza allo stato sospeso dal medesimo Tar Veneto.
Ufficio Stampa ACADI