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Concessioni, Riserva Statale e autonomie locali

Il Gioco appartiene ai temi riservati direttamente allo Stato e il Governo stesso continua a ribadire con forza la “Riserva dello Stato” in materia di gioco legale. E lo fa anche attraverso uno dei punti dell’art. 14 della Delega Fiscale. 
Ciononostante sentenze dei tribunali amministrativi e posizioni di non impugnativa sulle Leggi Regionali da parte dell’ADM negli ultimi anni hanno creato di fatto lo spazio per continui contenziosi nel settore del gioco pubblico. 
La “Riserva dello Stato” per il gioco con vincita in denaro ha la sua radice naturale nella volontà che questo sia governato centralmente soprattutto per preservarlo dalle infiltrazioni criminali, e con forza dal Decreto Balduzzi in poi, anche per tutelare in maniera uniforme le fasce deboli e la salute dei cittadini.
Di fatto però, ciò che sta avvenendo è una limitazione/superamento di questa “riserva” da parte degli enti locali (quasi tutte le Regioni, ma anche province e comuni di diverse dimensioni) che hanno sintetizzato la domanda di coinvolgimento nella disciplina legislativa del gioco pubblico con la richiesta di maggiori poteri in due campi: nell’allocazione dell’offerta sui territori e nelle azioni di contrasto alla dipendenza relativa al gioco, il G.A.P. - acronimo di Gioco d’azzardo patologico - è stato il là della maggioranza delle iniziative legislative e non solo, per il suo impatto sociale, argomento su cui si è concentrato anche il Ddl ludopatia, fermo per mancanza di copertura finanziaria nella Commissione Affari Sociali di Montecitorio. 

Le normative locali
Sono ormai 13 le Regioni che hanno già una legge specifica (alcune hanno addirittura modificato il primo provvedimento come la Toscana) o che hanno adottato misure in materia di gioco d’azzardo e contrasto alla diffusione del G.A.P. Le altre sette di fatto stanno lavorando a licenziarne una. Ognuna ha riportato la particolare visione del territorio e spesso trovato accordi bipartisan nei consigli regionali, piuttosto che nelle commissioni deputate. In effetti il cammino comincia da lontano con la provincia autonoma di Bolzano, che sfruttando la propria potestà legislativa nel 1992 emette il suo primo atto per poi riaggiornarlo nel 2010. Da allora, il tema ha interessato un po’tutta Italia: nel 2012 arriva per prima la Liguria sulla spinta della situazione genovese; il 2013 è l’anno dell’esplosione con Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Puglia. Quasi tutti gli interventi nascono dalla volontà di disincentivare l’installazione di nuovi apparecchi (con l’introduzione del “distanziometro”) e l’apertura di sale gioco, in risposta soprattutto ai sindaci che chiedono con sempre maggior forza, anche attraverso l’ANCI, di poter autonomamente gestire orari e dislocazione di Slot e VLT. 
Ispirazione comune di questi interventi è uno dei punti cardine introdotti dal Decreto Balduzzi: la distanza dai luoghi definiti “sensibili”, perché frequentati da anziani e minori. Di qui la decisione di porre gli apparecchi a distanza di 300 o 500 metri - altra differenza non di poco conto il cui superamento è atteso con l’attuazione della Delega - da scuole, oratori, ospedali, chiese e altro. E non sono pochi i comuni che hanno innalzato a 750 metri (Cosio, Nereto e altri). Capitolo a parte merita la pubblicità, sia nella sua naturale funzione, che per quella socialmente rilevante, di informare correttamente il giocatore sulle reali probabilità di vincita e di allertare l’attenzione sui rischi del GAP. Molti enti hanno introdotto il divieto di pubblicizzare l’apertura di nuove sale, ma anche di ogni attività correlata ai giochi con vincita in denaro. E sono pesanti le sanzioni, dove spicca la Regione Lazio con un massimo di 15 mila euro.
Premesso che è difficile comprendere con quale logica sia stato declinato l’elenco dei c.d. luoghi sensibili, che è pur esso diverso da regione a regione a da comune a comune,  nessuna delle normative territoriali ha preso però in considerazione il concetto già esistente di “distanza giuridica”. Tale distanza giuridica trova la sua ratio nelle garanzie che l’operatore di gioco legale deve dare per poter operare: divieto di accesso ai minori, programmi per il gioco responsabile, monitoraggio dei flussi anomali e delle operazioni sospette etc. Tutte attività che non sono certamente rintracciabili in ambiti illegali.
Nonostante però queste siano semplici riflessioni il legislatore locale ha ritenuto di porre in essere politiche dannose per il gioco  legale e a favore del gioco illegale. 
Infatti sono previsti anche il sistema degli sgravi e aggravi fiscali (per tasse comunali e regionali) per chi dismette gli apparecchi, fino alla creazione di marchi “no slot” da parte di quasi tutte le Regioni. 

Conseguenze della legislazione locale
Una delle conseguenze di una legislazione a macchia di leopardo è senza dubbio anche il rischio di alterare il funzionamento del mercato del gioco lecito, a favore di quello illegale. Gli ultimi dati della Guardia di Finanza indicano una sensibile ripresa dell’illegale, in special modo nei Territori dove le normative locali sono particolarmente stringenti e lasciano enormi spazi a coloro che non chiedono certo autorizzazioni e non sono fanno capo a concessionari di Stato. Un notevole fiorire di centri di trasmissione verso operatori esteri per le scommesse, dei cd. Totem per il gioco delle slot on line abilmente mascherate in apparecchi per la stampa delle foto o per i giochi di abilità.
Ultima conseguenza ma non certo per importanza è il rischio per non dire la certezza  che la disomogeneità legislativa determini una riduzione del gettito erariale dovuta alla riduzione dell’offerta di gioco imposta da questi interventi legislativi.

GRAFICI ESEMPLIFICATIVI 

Le regioni che ad oggi hanno legiferato in autonomia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana.
Il Decreto Balduzzi rappresenta l’unico riferimento normativo contenente disposizioni di carattere generale relative all’apertura e all’esercizio delle attività di raccolta di gioco con vincita in denaro, nelle seguenti regioni: Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.


A legiferare nel 2014, sono state: Friuli Venezia Giulia (n. 1 del 2014), Basilicata (n. 30 del 2014), Umbria (legge n. 21 del 2014). Il Piemonte ha inserito disposizioni in materia nell’ambito della legge finanziaria per il 2014 (n. 1 del 2014, art. 7); la Campania le ha inserite all’interno di un provvedimento di rilancio e sviluppo dell’economia regionale (legge n. 16 del 2014, art. 7); per il Trentino Alto Adige vedi le leggi provinciali sulla disciplina dei pubblici esercizi  e  (n. 9 del 2000 e n. 13 del 1992).
Ad oggi, sono due le leggi regionali in attesa di approvazione: Marche e Calabria


Le regioni che hanno introdotto una distanza minima inferiore ai 500 metri, ovvero di almeno 300 metri, sono: Abruzzo, Lazio, Liguria, Trentino Alto Adige. 


Le regioni che hanno introdotto un proprio Osservatorio GAP sono: Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Campania.
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