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Articolo pubblicato su Pressgiochi, maggio\giugno 2025: "Conti correnti: obbligo di contrarre e divieto di recedere per le banche. Una proposta di legge in bilico in un contesto normativo già vincolante"

6 giugno 2025

Tra le iniziative parlamentari con impatto sulle chiusure ingiustificate dei conti correnti va ricordata quella delle proposte di legge 1091 e 1240 presentate alla Camera nella legislatura in corso, ora in discussione alla Commissione Finanze. La proposta è di eliminare in qualche modo il diritto di recesso delle banche e di imporre a queste l’apertura di conti correnti. Le criticità che il tema propone nulla tolgono comunque ai principi generali che attualmente consentono di contrastare il fenomeno delle chiusure ingiustificate. (Pressgiochi, maggio/giugno 2025)

 
Premessa
Nel 2023 sono state presentate due proposte di legge, la numero 1091 (Onorevoli Romano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Tirelli) e la numero 1240 (Onorevoli Bagnai,  Molinari,  Barabotti,  Cavandoli,  Cecchetti, Furgiuele,  Gusmeroli,  Iezzi,  Ottaviani, Pierro) presentate rispettivamente il 13/4/2023 ed il 22/6/2023 in discussione in VI Commissione Finanze dal 24/7/2024 con relatore Onorevole Testa, prevedendo l’acquisizione dei pareri della I Commissione Affari Costituzionali, II Giustizia, X Attività produttive e XIV Politiche UE.
 
Il divieto di recedere e l’obbligo ad aprire il conto corrente.
Come ben rappresentato nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 328 del 19/7/2024, le due proposte sostanzialmente si equivalgono.  
Entrambe sono volte “ad eliminare la possibilità per gli istituti di credito di recedere dal contratto senza che vi sia un motivo grave e (...) [introducono] l’impossibilità per la banca di esimersi dall’aprire un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo
La modalità tecnica con sui si propone di eliminare il diritto di recesso è anzitutto quella di abrogare l’art. 33, comma3, lettera a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) che ad oggi prevede per i rapporti finanziari una deroga specifica al divieto di apposizione di clausole vessatorie con la possibilità quindi di recesso “senza preavviso in caso di giustificato motivo dandone immediata comunicazione al consumatore”.
La modalità tecnica di prevedere un obbligo ad aprire il conto corrente (così come di eliminare il recesso) si concretizza anche nella proposta di inserimento dell’articolo 1857 bis del codice civile che “prescrive in capo alla banca, da un lato, l’obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e, dall’altro l’impossibilità di recedere dal contratto (…) in caso di saldi attivi se non per motivi gravi e documentati”.
 
Il conto corrente di base già previsto dalla normativa
Nel Dossier si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 37/2017 nel Capo II-ter del Titolo VI del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie è già stata introdotta una misura analoga ma non perfettamente coincidente.
La Sezione III che è stata prevista nel 2017 reca in effetti la disciplina del Conto di Base, previsto dalla direttiva UE 2014/92.  In particolare il principio dell’apertura obbligatoria recepito dall’articolo 126-noviesdeciaes del D.Lgs. è quello indicato nel Capo IV della Direttiva “il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornati di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul lugo di residenza”.
Il rifiuto ad aprire il rapporto può sussistere nei casi previsti dall’articolo 126-vicies e l’obbligo di comunicazione della motivazione è già previsto “salvo il caso in cui tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza indicato nell’articolo 126 (…) o ricorrano altri giustificati motivi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Se il principio è analogo, la fattispecie potrebbe essere ritenuta diversa se si pensa alle esigenze specifiche di operatori a cui viene negato il rapporto di conto corrente per la propria attività lavorativa.
 
La proposta di legge della precedente legislatura e la posizione già a assunta da Banca d’Italia e ABI
Va anche ricordato che nella precedente legislatura è stata anche presentata una proposta di legge sostanzialmente analoga che tuttavia non ha completato l’iter parlamentare.
Ricordarlo è importante perché in detta occasione sono state raccolte le posizioni di Banca d’Italia ed Abi che in sostanza non hanno mancato di evidenziare alcuni aspetti critici posti da siffatte proposte.
Tra detti aspetti critici si ricorda quello relativo agli obblighi posti ai soggetti obbligati (tra cui le banche) dalla normativa antiriciclaggio che, lo si rammenta sinteticamente, prevede che in caso di presa d’atto dell’esistenza di un’operazione sospetta la banca sia tenuta (i) a non compiere l’operazione (i.e. ad esempio non aprire un conto corrente o esercitare il recesso da un rapporto di conto corrente) e (ii) a non comunicare all’interlocutore la segnalazione di operazione sospetta che rappresenta la motivazione del recesso, per ovvie ragioni ad esempio di ordine pubblico e di tutela delle indagini.
 
Conclusioni
La criticità del coordinamento delle proposte con il sistema della normativa antiriciclaggio è oggettivamente esistente.
D’altronde anche nel caso del conto di base già previsto dalla normativa in favore dei consumatori, il citato Dossier non manca di osservare che esso esiste ed opera “fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e de finanziamento del terrorismo”.
Se è vero che nell’ambito dei lavori parlamentari relativi alle nuove proposte in commento v’è traccia dell’idea di sentire nuovamente i pareri tra cui quello della Banca d’Italia, è anche vero che la normativa antiriciclaggio nel frattempo non sia cambiata al punto da consentire di prevedere cambi di rotta repentini.
In ogni caso, quel che rileva è che per assicurare azione e continuità di azione ad operatori che necessitano dei conti correnti per di più dedicati, obbligatoriamente previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, esistono già chiare regole e principi di diritto che consentono di azzerare i casi di chiusure o non aperture di conti per quel derisking ingiustificato di cui si parla da anni sia da parte dell’EBA, sia da parte della Banca d’Italia e di cui si è avuto modo di  descrivere il contorno.
Il punto è che nei casi in cui detti principi, esistenti e codificati,  vengono disapplicati con forme di derisking ingiustificato è necessario ricorrere prima alle interlocuzioni con la banca di riferimento e poi, in caso di permanere della convinzione della lesione, far valere in via giudiziale le ragioni dell’apertura o riapertura del conto corrente.

Geronimo Cardia

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